Statuto

con le modifiche approvate dall’Assemblea Generale del 6 Settembre 1995


Art.1
E’ costituita un’associazione denominata Federazione Italiana di Micopatologia Umana e Animale (FIMUA) con sede legale in Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299.

Art.2
L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e l’insegnamento delle malattie fungine dell’uomo e degli animali, compresi gli aspetti della micologia generale ad essi attinenti, organizzando convegni, corsi, seminari ed ogni altra adatta iniziativa. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Art.3
Possono essere Soci della FIMUA tutte le persone fisiche e giuridiche idonee senza distinzione di età, sesso, razza, nazionalità, credo politico o religioso. La FIMUA comprende:

a) Soci Ordinari: nominati secondo le modalità indicate nel regolamento. I Soci Ordinari che hanno costituito la FIMUA sono definiti Soci Fondatori. I Soci Ordinari sono tenuti a versare annualmente una quota di iscrizione.

b) Soci Emeriti: sono eleggibili Emeriti, dopo proposta al Consiglio Direttivo e su ratifica dell’Assemblea Generale, quei Soci Ordinari che hanno contribuito in modo determinante alla crescita dell’Associazione e che abbiano cessato la propria attività.

c) Soci Onorari, italiani o stranieri, nominati con le modalità indicate nel regolamento, di chiara fama acquisita nel campo della Micologia:

d) Soci Sostenitori, persone fisiche o giuridiche che aderendo agli scopi dell’Associazione ne finanziano l’attività. Solo i Soci Ordinari partecipano alla gestione della FIMUA.

e) E’ previsto il Collegio dei Probi Viri.

Art.4
I diritti di adesione alla FIMUA decadranno in caso di:

a) dimissioni. Un Socio che desidera dimettersi dalla FIMUA deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza.

b) esclusione. Un Socio le cui attività siano giudicate nocive per la FIMUA può essere proposto per l’esclusione con decisione unanime del Consiglio di Presidenza. Il Socio sarà informato tramite lettera della Segreteria Generale che è stata deliberata tale azione e potrà, se lo desidera, difendersi davanti al Collegio dei Probi Viri. L’esclusione di un Socio deve essere deliberata dall’Assemblea.

c) omissione di pagamento. Ogni Socio che risulti non aver versato la quota associativa per due anni consecutivi sarà considerato dimissionario. Il provvedimento diverrà esecutivo dopo notifica ufficiale da parte della Segreteria Generale.

Art.5
Le quote di iscrizione dei Soci Ordinari vengono determinate dall’Assemblea Generale dei Soci.

Art.6
a) Le decisioni relative all’attività della FIMUA vengono prese dall’Assemblea Generale che si riunisce almeno una volta ogni due anni. Su proposta del Presidente o su richiesta presentata da almeno un decimo dei Soci Ordinari potrà essere convocata un’Assemblea Straordinaria. Il Presidente manderà avviso della convocazione dell’Assemblea Ordinaria a tutti i Soci almeno due mesi prima della convocazione stessa, comunicando anche l’ordine del giorno. Dopo la discussione dei punti all’ordine del giorno, l’Assemblea potrà discutere nelle “varie ed eventuali”, con l’approvazione della maggioranza dei Soci presenti, argomenti proposti preventivamente e notificati per iscritto.

b) Le riunioni dell’Assemblea Generale saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

c) Salvo le eccezioni previste dallo Statuto, l’Assemblea Generale decide a maggioranza semplice. In caso di parità predomina il voto del Presidente.

d) Gli atti dell’Assemblea Generale saranno messi a verbale e firmati dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. Questi documenti saranno conservati a disposizione dei Soci a cura del Segretario.

Art.7
Sono organi dell’Associazione: 1) il Consiglio Direttivo, 2) il Presidente, 3) il Vice-Presidente, 4) il Segretario, 5) il Tesoriere.

Art.8
a) La FIMUA è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici Soci Ordinari eletti dall’Assemblea Generale elettorale, convocata in occasione del Congresso Nazionale dell’Associazione, con le modalità prescritte dal regolamento. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i membri non saranno rieleggibili per più di due turni consecutivi. I Soci Ordinari rappresentano l’elettorato attivo e passivo.

b) L’Assemblea elegge anche: due Revisori dei Conti effettivi ed uno supplente e tre Probi Viri. I Probi Viri devono essere scelti tra i Soci Emeriti ed Ordinari che non ricoprono cariche all’interno dell’Associazione. Essi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

c) Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, secondo le modalità stabilite dal regolamento: un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

d) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, comunque prima di ogni Assemblea, e quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta per iscritto almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute si riterranno valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti. Le decisioni all’interno del Consiglio vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; non saranno ammesse deleghe. In caso di parità predomina il voto del Presidente.

e) Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno messe a verbale dal Segretario e conservate, dallo stesso, a disposizione dei Soci. Tali verbali dovranno essere approvati nella seduta del Consiglio immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

f) Il Consiglio Direttivo dovrà amministrare tutti i beni e fondi della FIMUA secondo quanto stabilito dai Soci nell’Assemblea Generale. Tutte le decisioni prese su questioni aventi carattere di urgenza riguardanti l’Associazione saranno prese dal Presidente, sentiti il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere e ratificate alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art.9
a) Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne dirige la politica, convoca il Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e non meno di una volta all’anno e ne stabilisce l’ordine del giorno, convoca l’Assemblea Generale almeno una volta ogni due anni e ne stabilisce l’ordine del giorno. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

b) Il Vice-Presidente sostituisce automaticamente il Presidente in caso di impedimento.

c) Il Tesoriere custodisce e amministra i fondi della Società, riscuote le quote sociali, richiedendone il pagamento sulla base del registro dei Soci ed eventuali contributi, effettua le spese ordinarie direttamente, quelle straordinarie dietro autorizzazione del Presidente o, oltre la cifra stabilita dal regolamento, dal Consiglio Direttivo. Redige il bilancio consuntivo e preventivo che sottopone alla revisione dei Revisori dei Conti ed alla approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

d) Il Segretario ha i seguenti compiti: stesura dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, aggiornamento dei registro dei Soci, rapporto con i Soci nelle forme stabilite dal regolamento. Fissa il recapito postale presso la propria sede e cura che copia dei documenti ufficiali dell’Associazione (verbali, registro Soci, ecc.) siano depositati presso la sede legale.

Art.10
L’anno finanziario della FIMUA inizia il primo gennaio e si conclude il trentuno dicembre. Il Consiglio Direttivo deve presentare ad ogni Assemblea Generale il rendiconto finanziario dell’anno precedente per l’approvazione.

Art.11
Un Socio, in regola con i versamenti della quota associativa, impossibilitato a intervenire all’Assemblea Ordinaria dei Soci, potrà esprimere, per iscritto, pareti non vincolanti sui punti all’ordine del giorno o delegare, per iscritto, un altro Socio Ordinario a rappresentarlo in sede di Assemblea Generale, con diritto di voto. Ad ogni Socio Ordinario può essere conferita non più di una delega.

Art.12
Le proposte con l’obiettivo di modificare il presente Statuto possono essere formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci delle FIMUA e notificate al Consiglio. Il Consiglio informerà i Soci sulle modifiche proposte e sulla data dell’Assemblea chiamata a esaminarle. Le modifiche devono essere approvate con una maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati a norma di regolamento.

Art.13
La FIMUA può essere sciolta solo da un’Assemblea straordinaria, espressamente convocata, con parere favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto. A questo scopo può essere indetto con decisione unanime del Consiglio Direttivo un referendum con la stessa maggioranza. In caso di scioglimento i beni e il patrimonio della FIMUA saranno devoluti all’International Society for Human and Animal Mycology (I.S.H.A.M.).

Art.14
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti nel Codice Civile in materia di Associazioni. L’Assemblea dei Soci approverà il regolamento interno, formulato dal Consiglio di Presidenza e utile al raggiungimento dei fini propri dell’Associazione.
Disposizione transitoria - Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Straordinaria che modifica il presente Statuto durerà in carica tre anni, cioè fino al Congresso del 1998.













 Data ultima Modifica
09 Luglio 2010

 

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10° Congresso FIMUA & 2nd ECMM/CEMM Workshop
Milano, 23-25 Settembre 2010
www.fimua2010.com



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Progetti Fimua



Presidente
Salvatore Oliveri
AOU Policlinico "G. Rodolico"
Catania

Vicepresidente
Andrea Novelli
Università degli Studi di Firenze
Firenze

Segretario
Maurizio Sanguinetti
Università Cattolica "Sacro Cuore"
Roma

Tesoriere
Lisa Vallone
Università degli Studi di Milano
Milano

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